Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2018, nel caso di transazioni per le quali è stata applicata l’imposta sul trasferimento di beni immobili dai beni personali di persone fisiche, le differenze tra i principali obblighi fiscali sono annullate, rispettivamente l’imposta sul reddito e i contributi sociali, nonché e i relativi obblighi fiscali stabiliti dall’autorità fiscale di conseguenza ad una decisione fiscale emessa e comunicata al contribuente a seguito della reintegrazione di tali redditi come reddito da un’attività indipendente ottenuta dalle persone fisiche dal trasferimento dell’immobile appartenente al patrimonio aziendale, per periodi fiscali fino al 1 ° giugno 2017 e non pagati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.