Secondo l’articolo 31. del decreto governativo 52/2016, il creditore assicura che nel caso in cui un contratto di credito riguardando un prestito in valuta estera, il contratto dovrà prevedere il diritto del consumatore di poter convertire il contratto di credito in valuta alternativa in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale, nonché altre disposizioni per ridurre il rischio di cambio, ai sensi dell’art. 35 in modo che il consumatore possa scegliere una delle varianti.