Distribuzione transfrontaliera degli utili
Se una società madre ha sede in un paese dell’UE e le sue controllate si trovano in un altro, è possibile eliminare eventuali imposizioni fiscali (ad esempio la doppia imposizione) sulla distribuzione transfrontaliera degli utili tra queste società.
In particolare si può se:
- la società madre e le controllate hanno sede – per motivi fiscali – in diversi paesi dell’UE
- la società madre e le controllate sono soggette all’imposta sulle società (senza possibilità di esenzione)
- la società madre e le controllate sono correttamente registrate (forma giuridica: Inc., S.A., GmbH, LLC, SpA, ecc.)
- la società madre detiene almeno il 10% del capitale (o dei diritti di voto) della controllata con sede in un altro paese dell’UE.
Esenzioni dal prelievo alla fonte
Il prelievo alla fonte può essere percepito sugli utili prima della dichiarazione fiscale completa (dopodiché può essere rimborsato o integrato). Per le società madri e le loro controllate, la distribuzione degli utili può essere esentata dal prelievo alla fonte. Ciò funziona in entrambi i sensi, vale a direi: se la distribuzione degli utili avviene dalla società controllata alla società madre; se la distribuzione degli utili avviene dalla società madre alle controllate.
Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.
L’espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.
Può avvenire sia nel paese della società controllata che nel paese della società madre, se entrambi i paesi sono nell’UE.
Eliminare la doppia imposizione
La doppia imposizione (prelievo simultaneo in più di un paese) può verificarsi se non si segue correttamente la normativa fiscale. Pertanto, per evitare la doppia imposizione sugli utili occorre: chiedere al paese dell’UE in cui ha sede la società madre di concedere un’esenzione fiscale o un credito d’imposta sulle tasse versate sugli utili dalla società controllata (ed ulteriori controllate di livello inferiore).
Prestiti misti: doppia non imposizione
La doppia non imposizione può verificarsi se si considerano i pagamenti su prestiti misti transfrontalieri come:
- una distribuzione degli utili esente da imposte nel paese dell’UE della società madre
- una spesa deducibile dalle imposte nel paese dell’UE della società controllata.
Per evitarla:
- il paese dell’UE della società madre è tenuto a tassare gli utili percepiti dalla distribuzione
- il paese dell’UE della società controllata deve essere informato che le distribuzioni degli utili sono fiscalmente deducibili.
Quali società rientrano in questa normativa?
- le imprese private
- le società per azioni
- le società europee
- società cooperative europee.
In alcuni casi spetta agli stessi paesi dell’UE decidere quali società rientrano nella normativa.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare la direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.