L’UE applica a tutela della libera concorrenza norme severe che vietano certe pratiche.
L’ ammenda per chi infrange le regole di concorrenza dell’UE può arrivare fino al 10% del fatturato annuale mondiale. In alcuni paesi dell’UE i singoli dirigenti delle imprese coinvolte rischiano pene severe, tra cui il carcere.
Contatti e accordi illegali
Questi accordi, detti anche cartelli, sono vietati perché limitano la concorrenza. Possono assumere diverse forme e non è necessario che siano ufficialmente approvati dalle imprese coinvolte. Le pratiche più comuni: fissazione dei prezzi; ripartizione dei mercati; ripartizione della clientela; limitazione della produzione; accordi di distribuzione tra fornitori e rivenditori dove, ad esempio, il prezzo al consumatore viene imposto dal fornitore.
Possono essere considerati anticoncorrenziali tutti gli accordi e scambi di informazioni tra un’impresa e i suoi concorrenti che mirano a ridurre la sua incertezza strategica sul mercato (per quanto riguarda costi di produzione, fatturato, capacità, piani di commercializzazione, ecc.).
Anche il fatto di svelare unilateralmente questo tipo d informazioni strategiche per e-mail, telefono o in occasione di incontri può essere considerato una violazione delle regole.
Per evitare qualsiasi rischio è opportuno: non fissare prezzi o altre condizioni commerciali; non limitare la produzione; non ripartire i mercati; non scambiare informazioni strategiche sulla propria impresa.
Alcuni accordi non sono vietati, se vanno a vantaggio dei consumatori e dell’economia nel suo insieme. Ne sono un esempio gli accordi su ricerca e sviluppo e trasferimento di tecnologie.
Come segnalare pratiche anticoncorrenziali?
Ogni pratica commerciale in grado di limitare la concorrenza può essere segnalata. Se la situazione è specifica e limitata al paese o alla regione in cui si risiede, oppure non riguarda più di 3 altri paesi dell’UE, è preferibile contattare l’autorità nazionale garante della concorrenza.
Richiesta di risarcimento danni
Una richiesta di risarcimento può essere fatta se si è in grado di provare che la propria attività ha pagato un prezzo eccessivo o subito una perdita di reddito a causa di un cartello o un abuso di posizione dominante sul mercato. Esiste la presunzione legale che i cartelli causino danni.
Entro quando va presentata la richiesta?
La richiesta di risarcimento danni va presentata entro 5 anni (dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione), oppure entro 1 anno dalla decisione finale dell’autorità garante della concorrenza (alcuni paesi membri prevedono un termine più lungo).
Divulgazione delle prove- I tribunali nazionali dei paesi dell’UE possono ordinare alle ditte coinvolte in una richiesta di risarcimento di fornire le prove del caso. Ogni informazione commerciale riservata comunicata in questo contesto è protetta.
Valore della prova della violazione oltre frontiera- Le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza possono essere presentate come prova dinanzi ai tribunali di altri paesi dell’UE. Ciò rafforza la posizione di chi chiede un risarcimento danni.
Trasferimento del sovrapprezzo- Anche i clienti indiretti possono chiedere all’autore della violazione un risarcimento per qualsiasi sovrapprezzo che sia stato loro trasferito da un cliente diretto, ad esempio un rivenditore dei beni oggetto di un cartello.
Sebbene sia necessario dimostrare l’entità del danno subito, esiste la presunzione legale del trasferimento.
Ne è un esempio il trasferimento di una perdita: per fa fronte ad una spesa, un’impresa cerca di compensarla aumentando il prezzo fatturato ai propri clienti.
Coautori della violazione
Tutte le imprese che partecipano a un cartello o a un qualsiasi altro accordo anticoncorrenziale sono responsabili della totalità del danno. Chi ha subito il danno può scegliere a chi chiedere il risarcimento.
I coautori possono chiedere alle altre imprese coinvolte un contributo se il risarcimento supera la loro quota di responsabilità. Tale quota e i criteri su cui si basa sono decisi dal tribunale secondo il diritto nazionale.
Le regole di concorrenza dell’UE si applicano direttamente in tutti i paesi membri e i tribunali nazionali devono farle rispettare. Sono applicabili non soltanto alle imprese, ma anche a qualsiasi organizzazione che esercita un’attività economica (ad esempio le associazioni di categoria ed altre organizzazioni industriali).
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