Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2018, nel caso di transazioni per le quali è stata applicata l’imposta sul trasferimento di beni immobili dai beni personali di persone fisiche, le differenze tra i principali obblighi fiscali sono annullate, rispettivamente l’imposta sul reddito e i contributi sociali, nonché e i relativi obblighi fiscali stabiliti dall’autorità fiscale di conseguenza ad una decisione fiscale emessa e comunicata al contribuente a seguito della reintegrazione di tali redditi come reddito da un’attività indipendente ottenuta dalle persone fisiche dal trasferimento dell’immobile appartenente al patrimonio aziendale, per periodi fiscali fino al 1 ° giugno 2017 e non pagati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’ente fiscale non contabilizza il reddito guadagnato da persone fisiche dal trasferimento di beni immobili come reddito personale e non emette una decisione di tassazione in relazione a tale risanamento per periodi precedenti al 1 ° giugno 2017.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, le differenze IVA e i relativi accessori sono annullati per i periodi fiscali precedenti al 31 dicembre 2016, determinati dalla comunicazione fiscale comunicata al contribuente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conseguenza del superamento del massimale un’esenzione di 220.000 lei stipulata nell’art. 310 della legge n. 227/2015 in merito al Codice Fiscale, come successivamente modificato ed integrato da persone fisiche, persone fisiche autorizzate, singole imprese e imprese familiari, con sede in Romania, che hanno svolto attività di produzione agricola, compresa la trasformazione di prodotti metodi agricoli diversi da quelli industriali o forniti servizi agricoli utilizzando la propria manodopera e / o attrezzature specifiche.
L’ente fiscale non stabilisce le differenze di T.V.A., così come i relativi accessori per le persone fisiche, gli individui autorizzati, gli imprese individuali e gli imprese familiari, con sede in Romania, a seguito del superamento della soglia di esenzione di 220.000 lei prevista dall’art. 310 della legge n. 227/2015, come modificato e integrato, e non emette alcuna decisione fiscale per i periodi precedenti al 31 dicembre 2016.
Qualora, prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’autorità fiscale competente ha emesso ma non ha comunicato la decisione fiscale che ha stabilito gli obblighi fiscali come quelli di cui all’art. 1 e 3, esso non comunica più la decisione di tassazione e le passività fiscali sono detratte dalle registrazioni analitiche sul pagatore, sulla base del limite di diminuzione.
Le persone che hanno pagato gli obblighi fiscali per i quali questa legge prevede la loro cancellazione hanno il diritto di rimborsare le somme pagate.
La procedura di richiesta e le modalità per il rimborso degli importi stabiliti nella presente legge devono essere approvate da un’ordine del Presidente dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale, emesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per maggiori informazioni: Legge n.29 / 2018