La „direttiva sul contenuto digitale” riguarda la fornitura di contenuto digitale e comprende: dati prodotti e forniti in formato digitale (ad es. musica, video online, ecc.), servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad es. archiviazione su cloud), servizi che consentono la condivisione di dati (ad es. Facebook, YouTube, ecc.) e qualsiasi supporto durevole usato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale (ad es. DVD). I servizi di comunicazione interpersonale „over the top” (al di sopra delle reti – OTT), i contratti a pacchetto e il trattamento dei dati personali sono inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva sul contenuto digitale.
Secondo il comunicato stampa del Consiglio, l’UE sta lavorando all’introduzione di nuove norme per rendere più facili e sicure le operazioni di acquisto, da parte dei consumatori, e di vendita, da parte delle imprese, di beni e di contenuti digitali a livello transfrontaliero. Il Consiglio ha adottato oggi, il 15 aprile, un pacchetto comprendente una direttiva relativa a contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali (direttiva sul contenuto digitale) e una direttiva relativa a contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni). L’adozione formale segna la fine della procedura legislativa.
L’obiettivo è garantire un elevato livello di protezione e certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri, e agevolare le operazioni di vendita in tutta l’UE per le imprese, specialmente le PMI.
La direttiva sul contenuto digitale introduce un elevato livello di protezione per i consumatori che pagano per un servizio, ma anche per quelli che forniscono dati in cambio di tale servizio. Le nuove norme prevedono in particolare che, qualora non sia possibile porre rimedio a un difetto entro un termine ragionevole, il consumatore possa beneficiare di una riduzione del prezzo o di un rimborso integrale. Inoltre, il periodo di garanzia non potrà essere inferiore a due anni.
La direttiva sulla vendita di beni si applicherà a tutti i beni, compresi i prodotti con un elemento digitale (ad es. i frigoriferi intelligenti). Le nuove norme introducono un periodo di garanzia minimo di due anni (dal momento in cui il consumatore riceve il bene) e un periodo di un anno per l’inversione dell’onere della prova a favore del consumatore. I paesi possono prevedere periodi più estesi per mantenere il grado di protezione dei consumatori in essi vigente.
Nota: La „direttiva sulla vendita di beni” riguarda tutte le vendite di beni, indipendentemente dal fatto che avvengano fisicamente (nei negozi), online o in vendite a distanza. I beni con una componente digitale (ad es. frigoriferi o orologi intelligenti) sono contemplati dalla direttiva.
Per maggiori informazioni: Consiglio dell’UE