EMENDAMENTI – Ordinanza Governativa di Emergenza n. 130/2020

OGE n. 130/2020 su alcune misure per la concessione di sostegno finanziario da fondi esterni non rimborsabili, relative al Programma Operativo Competitività (POC) 2014-2020, nel contesto della crisi causata da COVID-19, nonché altre misure nel campo dei fondi europei, pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE n. 705 del 6 agosto 2020.

Il 2 settembre 2020 il Senato ha adottato una serie di emendamenti riguardanti il ​​OGE n. 130/2020 per le PMI, nel contesto della crisi causata da COVID-19. Gli emendamenti sono entrati l’8 settembre nella seconda fase di approvazione parlamentare, la Camera dei Deputati, che ha ulteriormente distribuito il progetto di legge di approvazione dell’ordinanza alle commissioni della Camera. Pertanto, fino al 15 settembre 2020, i parlamentari possono presentare proposte di modifica del OGE n. 130/2020.

I principali emendamenti adottati dal Senato:

1. Micro-sovvenzioni di 2000 euro, somma forfettaria, per PMI senza dipendenti, persone fisiche autorizzate (PFA), Studi Medici Individuali (CMI) e ONG: tra le aree ammissibili vengono introdotte sale fitness, club sportivi, fiere, attività divertenti.

2. Sovvenzioni per capitale circolante fino a 150.000 EUR per le PMI: viticoltura, coltivazione della vite, coltivazione di colture permanenti, produzione di vino d’uva e sidro e altri vini da frutta sono tra le aree ammissibili. Vengono inoltre introdotti diversi codici CAEN per il commercio all’ingrosso, tra cui tabacco, vendita al dettaglio, immobiliare, edilizia, parrucchiere e bellezza.

3. Sovvenzioni agli investimenti fino a 200.000 euro per le PMI: vengono introdotte attività agricole come aree ammissibili: coltivazione di colture permanenti, coltivazione della vite. Invece, OGE 130/2020 prevede inoltre che gli investimenti inclusi nel finanziamento possano essere complementari agli investimenti finanziati dal Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. L’ordinanza prevedeva quindi la possibilità di complementarità degli investimenti, proprio perché le attività finanziabili dal Programma nazionale di sviluppo rurale (PNDR) non potevano essere finanziate dal POC.

Allo stesso tempo, il Senato ha modificato la griglia di punteggio per le sovvenzioni fino a 200.000 euro, eliminando il criterio del tasso interno di rendimento (IRR). Vengono invece introdotti altri criteri, come il numero di dipendenti al momento della domanda di finanziamento, gli investimenti per facilitare l’accesso per le persone con disabilità, gli investimenti per la gestione dei rifiuti, ecc.

Informazioni sull’Ordinanza Governativa di Emergenza n. 130 del 31 luglio 2020

OGE 130/2020 prevede l’apertura di 3 schemi di finanziamento per PMI, PFA e altri operatori economici gravemente colpiti dalla pandemia e mira a sostenere con fondi europei non rimborsabili, relativi al Programma Operativo Competitività 2014-2020, per un importo di 1 miliardo di euro, attraverso concessione di micro-sovvenzioni, sovvenzioni per capitale circolante e sovvenzioni agli investimenti. Le sovvenzioni forniranno alle piccole e medie imprese la liquidità necessaria per continuare a lavorare, mantenere i posti di lavoro e incoraggiare investimenti futuri.

Le forme di sostegno da fondi esterni non rimborsabili previste dal OGE n. 130/2020 sono:

1. Micro-sovvenzioni concesse da fondi esterni non rimborsabili sotto forma di importo forfettario fino a 2000 euro;

Beneficiari:

a) piccole e medie imprese che dimostrino in bilancio di non avere dipendenti con contratto di lavoro individuale al 31 dicembre 2019;

b) PFA, ONG con attività economica in uno dei settori di attività previsti nell’allegato n. 1 del OGE n. 130/2020;

c) PFA / CMI, se coinvolti nel trasporto, attrezzatura, valutazione, diagnosi e cura di pazienti con diagnosi di COVID-19, che non hanno beneficiato dell’incentivo medico concesso in base all’Ordinanza Governativa di Emergenza n. 43/2020 per l’approvazione di alcune misure di sostegno regolate da fondi europei, a seguito della diffusione del coronavirus COVID-19, durante lo stato di emergenza, approvate con modifiche e completamenti dalla Legge n. 82/2020.

I richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

a) aver svolto attività in corso / operativa per un periodo di almeno un anno solare antecedente la data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei PFA / Studi Medici Individuali  per i quali l’inizio dell’attività può avvenire fino al 01.02.2020;

b) aver ottenuto un fatturato nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento di almeno l’equivalente in lei di 5.000 euro alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei beneficiari degli aiuti di Stato di cui all’art. 5 lit. (b) e (c);

c) mantegono la propria attività per un periodo di almeno 6 mesi dalla concessione della forma di sostegno sotto forma di micro-sovvenzione.

2. Sovvenzioni per capitale circolante concessi sotto forma di somma forfettaria e in percentuale del fatturato, compresi tra 2.000 e 150.000 euro, con fondi stanziati per 350 milioni di euro;

L’assegnazione delle sovvenzioni per capitale circolante sarà effettuata in percentuale del fatturato, essendo destinata alle PMI la cui attività è stata colpita dalla pandemia COVID-19 o la cui attività è stata bandita o ridotta da ordinanze militari durante lo stato di emergenza e / o durante lo stato di allerta.

L’importo del sostegno da fondi esterni non rimborsabili per il capitale circolante è stabilito come segue:

a) per le PMI con fatturato per il 2019 compreso tra 5.000 e 13.500 euro, il valore della sovvenzione è di 2.000 euro;

b) per le PMI con un fatturato per il 2019 compreso tra 13.501 e 1.000.000 di euro, il valore della sovvenzione è fissato al 15% del fatturato e non può superare l’importo di 150.000 euro. Per le PMI con un fatturato pari a più di 1 milione di euro, l’importo massimo dell’aiuto è di 150.000 euro.

Le sovvenzioni per il capitale circolante saranno assegnate ai beneficiari che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) ha ottenuto un certificato di situazioni di emergenza in base all’ordinanza governativa di emergenza n. 29/2020 su alcune misure economiche e fiscale-finanziarie, con successive modifiche;

b) aver registrato utile operativo dall’attività corrente (dall’attività di sfruttamento), in uno degli ultimi due esercizi prima della presentazione della domanda di finanziamento per l’ottenimento della sovvenzione, secondo il bilancio presentato;

c) avere una partecipazione nella costituzione del capitale circolante in una percentuale di almeno il 15% del valore della sovvenzione alla data di utilizzo della sovvenzione per capitale circolante;

d) mantengono o, a seconda dei casi, integrano il numero dei dipendenti, rispetto alla data di presentazione della domanda, per un periodo di almeno 6 mesi, alla data di concessione della sovvenzione, salvo nei casi in cui siano stipulati contratti individuali di lavoro per lavoratori stagionali e / o giornalieri.

3. Sovvenzioni agli investimenti produttivi concessi da fondi esterni non rimborsabili sulla base della valutazione del progetto di investimento presentato, di valore compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro.

Le sovvenzioni agli investimenti non includono il cofinanziamento dei beneficiari fissato in una percentuale di almeno il 15% del valore della sovvenzione richiesta dai beneficiari delle regioni meno sviluppate e il 30% del valore della sovvenzione richiesta dai beneficiari della regione Bucarest-Ilfov.

I fondi totali stanziati per le sovvenzioni agli investimenti ammontano a 550.000.000 di euro, di cui 415.870.000 di euro sono stanziati dal budget POC 2014-2020 e 62.380.500 cofinanziati dal bilancio dello Stato e 71.749.500 di contributo proprio.

Le sovvenzioni vengono assegnate alle PMI che implementano gli investimenti necessari per:

a) l’ampliamento delle capacità produttive esistenti, nonché l’ampliamento delle capacità di erogazione del servizio;

b) la realizzazione di nuove unità delle capacità produttive esistenti, nonché per la realizzazione di nuove unità per l’erogazione dei servizi;

c) riabilitazione / ammodernamento di unità produttive esistenti nonché per la riabilitazione / ammodernamento di nuove unità di servizio.

Le sovvenzioni agli investimenti vengono assegnate ai beneficiari che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) aver svolto attività corrente / operativa da almeno un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento;

b) aver registrato utile operativo dall’attività corrente, rispettivamente dall’attività di sfruttamento in uno degli esercizi degli ultimi 2 anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento;

c) si impegna a garantire la sostenibilità del progetto, rispettivamente a garantire lo sviluppo dell’attività operativa / corrente per un periodo di almeno 3 anni dopo la scadenza del periodo di attuazione del progetto;

d) raggiunge almeno il 50% del valore dei ricavi previsti dal business plan allegato alla domanda di finanziamento nei primi 2 anni di sostenibilità, e la differenza fino alla fine del periodo di sostenibilità, rispettivamente il terzo anno;

e) avere un proprio cofinanziamento del progetto in una percentuale di almeno il 15% del valore del progetto di investimento richiesto per il finanziamento per le regioni meno sviluppate, e per la regione di Bucarest-Ilfov, di almeno il 30% del valore del progetto richiesto per il finanziamento;

f) si impegna a fornire la prova della ragionevolezza dei costi per gli investimenti per i quali è richiesto un aiuto di Stato.

L’attuazione del regime di aiuti di Stato sarà assicurata dal Ministero dei Fondi Europei, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo per la Competitività e dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente (MEEMA), in collaborazione con le Agenzie per le PMI, Attrazione per gli Investimenti e e promozione delle esportazioni (AIMMAIPE) e il servizio speciale di telecomunicazioni.