Codice Fiscale aggiornato – CAP. II. Art. 233
Art. 233 – Associazione/ente trasparente fiscale priva di personalità giuridica, costituita secondo le leggi della Romania e che operano in Romania
(1) Associazione/entita trasparente fiscale, priva di personalità giuridica, può essere composta da non residenti o tra una o più persone non residenti e una o più persone residenti.
(2) Qualsiasi associazione/ente trasparente fiscale, priva di personalità giuridica che opera in Romania dovrà designare uno dei soci/partecipanti, secondo il caso, ai suoi obblighi di ciascun socio/partecipante sotto il presente titolo. La persona nominata è responsabile di:
- la registrazione di ogni socio/partecipante, se non dispone di un codice di identificazione fiscale attribuito dalle autorità fiscali di Romania;
- tenuta dei libri e delle scritture contabili dell’associazione/entità e la conservazione/archiviazione dei documenti relativi all’attività di associazione, ai sensi della legge;
- fornitura degli informazioni scritte basate sulla dichiarazione di associazione da ciascun membro/partecipante, persona fisica o giuridica, sulla parte del reddito e/o le spese sostenute/fatte, ad essere distribuite in base al contratto di associazione; dichiarazione di associazione in cui viene distribuite redditi/oneri rappresenta documento giustificativo al socio/partecipante;
- detenzione e la presentazione all’autorità competente in Romania dell’accordo che include i dati sui parti contraenti, l’oggetto dell’associazione/ente, la sua partecipazione alla associazione/ente di ciascun socio/partecipante, la prova della registrazione alle autorità fiscali di Romania per la sede stabile del socio/partecipante non residente e il certificato di residenza fiscale di ciascun socio/partecipante residente. Il contratto di associazione è registrato con il corpo fiscale competente, nella cui giurisdizione il socio iscritto è designato per gli obblighi fiscali dell’associazione;
- il calcolo, il ritegno, il pagamento per bilancio statale e la dichiarazione d’imposta per redditi soggetti a ritenuta alla fonte a carico di ciascun socio/partecipante non residente sotto la convenzione per evitare la doppia imposizione o del presente Codice, a seconda dei casi;
- l’adempimento delle obbligazioni per depositare la dichiarazione prevista all’art. 231 par. (1) per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte.
(3) L’imposta prelevata alla fonte dalla persona designata dall’associazione/entità trasparente fiscale, priva di personalità giuridica sotto il par. (1) è l’imposta finale. L’imposta è calcolata rispettivamente trattenendo il reddito dichiarato e pagato per il bilancio statale fino al 25 del mese successivo a quello in cui è stato pagato il reddito. L’imposta è calcolata, trattenuta, dichiarata e pagata in lei al bilancio statale ai tassi di cambio del mercato previsto dalla Banca Nazionale di Romania per il giorno in cui il pagamento viene effettuato in base al reddito dalla persona non residente
(4) Il socio/partecipante non residente, persona fisica o giuridica, che opera in Romania attraverso una sede stabile/ sede stabile designata, rispettivamente ha delle entrate, per quali la Romania ha il diritto di imposizione, nonché socio/partecipante, persona fisica o giuridica residente in Romania ha l’obbligo da calcolare, dichiarare e pagare l’imposta sul reddito/entrate per il reddito imponibile/entrate nette ai sensi del titolo II o IV, a seconda dei casi, sulla base di entrate e le spese quale derivano dall’attività dell’associazione.
Per maggiori informazioni: Codice Fiscale