Secondo l’articolo 31. del decreto governativo 52/2016, il creditore assicura che nel caso in cui un contratto di credito riguardando un prestito in valuta estera, il contratto dovrà prevedere il diritto del consumatore di poter convertire il contratto di credito in valuta alternativa in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale, nonché altre disposizioni per ridurre il rischio di cambio, ai sensi dell’art. 35 in modo che il consumatore possa scegliere una delle varianti.
Se il consumatore decide di utilizzare il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa, il creditore non impone alcuna restrizione e offre al consumatore i prodotti disponibili dall’offerta del prestatore nel momento in cui il consumatore invia la richiesta di conversione.
Il creditore presenta l’offerta al consumatore il più presto possibile, ma non oltre 15 giorni di calendario dalla data di registrazione della richiesta del consumatore.
La valuta alternativa prevista dall’art. 31 è:
(a) la valuta in cui il consumatore riceve principalmente il reddito o detiene le attività che finanziano il credito, come indicato al momento in cui è stata effettuata la più recente valutazione del merito di credito in relazione al contratto di credito;
(b) la valuta dello stato membro in cui il consumatore ha risieduto nel momento in cui il contratto di credito è stato concluso o è attualmente residente.
I creditori assicurano che le varianti di cui sopra siano disponibili per il consumatore, con il diritto di scegliere una delle varianti.
Il tasso di cambio al quale viene effettuata la conversione è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Nazionale di Romania il giorno della richiesta di conversione o il tasso di cambio stabilito nel contratto o concordato dalle parti solo se è più vantaggioso per il consumatore.
Nel caso di accordi di mitigazione del rischio di cambio, il prestatore offre al consumatore almeno una delle seguenti possibilità:
- a) riduzione del margine di interesse;
- b) riduzione della tassa amministrativa.
La riduzione di cui al punto a) e b) deve essere significativa e almeno il 10% del costo della rata mensile.
La riduzione dei costi si applica quando l’importo totale dovuto dal consumatore viene rimborsato o le aliquote periodiche variano di oltre il 20% in relazione al valore che si presenterebbe se il tasso di cambio applicato dal momento della conclusione del contratto tra la valuta del contratto di credito e la valuta nazionale.
I creditori effettuano una simulazione del programma di pagamento, sia nella valuta del contratto, che nella valuta nazionale e nella valuta di conversione, al momento della richiesta di conversione dei crediti o delle riduzioni di costi, senza costi aggiuntivi e commissioni.
La modifica dei contratti in corso sarà effettuata mediante accordi supplementari con i creditori, a titolo gratuito o su commissione a carico dei creditori o altre garanzie del consumatore.
È vietato stipulare un nuovo contratto di credito come conseguenza della conversione o riduzione dei costi, a meno che il consumatore non ne faccia espressamente richiesta.
I creditori assicurano che se un consumatore ha un prestito in valuta estera, deve essere avvertito, in forma cartacea o su altro supporto durevole concordato dalle parti, con ricevuta di ritorno, nei casi in cui l’importo totale dovuto da il consumatore che rimane rimborsato o i tassi periodici variano di oltre il 20% in relazione al valore che si verificherebbe se fosse applicato il tasso di cambio applicato al momento della conclusione del contratto tra la valuta del contratto di credito e la valuta nazionale.
L’avviso deve contenere informazioni sul diritto di conversione del consumatore, o per beneficiare della riduzione dei costi, nonché della procedura da seguire.
Per maggiori informazioni: il decreto governativo n. 52/2016 sui contratti di credito offerti ai consumatori per i beni immobili, nonché per la modifica e l’integrazione del decreto governativo n. 50/2010 sui contratti di credito per i consumatori.