1) Le aliquote d’imposta sui redditi delle microimprese sono:
- a) 1% per le microimprese che hanno uno o più dipendenti;
Lett. a) para. (1) dell’art. 51 è stato modificato dal punto 4 dell’art. I del Decreto Governativo n. 3 del 6 gennaio 2017, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 16 del 6 gennaio 2017.
- b) abrogato;
- c) 3% per le microimprese che non hanno dipendenti;
Para. (1) dell’art.51 è stato modificato dal punto 5 dell’art. I del Decreto Governativo n. 50 del del 27 ottobre 2015, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 817 del 3 novembre 2015.
(2) Ad eccezione delle disposizioni del para. (1) per le persone giuridiche rumene di nuova costituzione, che hanno almeno un dipendente e sono costituite per più di 48 mesi e i loro soci/associati non hanno detenuto quote di partecipazione in altre persone giuridiche, il tasso d’imposta è pari a 1% per i primi 24 mesi successivi alla data di registrazione della persona giuridica rumena, secondo la legge. L’aliquota d’imposta si applica fino alla fine del trimestre in cui termina il periodo di 24 mesi. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano se, entro un termine di 48 mesi dalla data di registrazione, la microimpresa non è nelle seguenti situazioni:
- liquidazione volontaria con delibera dell’assemblea generale, secondo la legge;
- scioglimento senza liquidazione, secondo la legge;
- inattività temporanea, in base alla legge;
- dichiarare per sua propria responsabilità il mancato svolgimento delle attività presso la sede legale / secondaria, secondo la legge;
- aumento del capitale sociale tramite contributi effettuati, secondo la legge, da nuovi soci/associati;
- i soci/associati vendono/assegnano/modificano le loro partecipazioni.
La condizione relativa al dipendente è considerata soddisfatta se l’impiego viene svolto entro 60 giorni dalla data di registrazione della rispettiva persona giuridica.
(3) Se la persona giuridica romena di nuova costituzione non ha più alcun dipendente entro i primi 24 mesi, si applica le disposizioni del para. (1) a partire dal trimestre in cui è stata effettuata la modifica. Per la persona giuridica con un solo dipendente, il cui rapporto di lavoro è terminato, la condizione prevista al para. (2), si considera soddisfatta se un nuovo dipendente è impiegato durante il rispettivo trimestre.
(4) Ai fini del presente articolo, „dipendente” indica una persona impiegata con un contratto di lavoro individuale a tempo pieno, ai sensi della legge n. 53/2003 – Codice del Lavoro, ripubblicato, con le successive modifiche e completamenti. La condizione è soddisfatta anche per le microimprese che:
- a) dispongono di dipendenti a tempo parziale con contratti di lavoro a tempo parziale se le parti frazionate previste in esso sono l’equivalente di una regola piena;
- b) hanno stipulato contratti di gestione o di mandato, secondo la legge, se la loro remunerazione è almeno pari al salario minimo lordo nazionale garantito nel pagamento.
(5) Nel caso in cui durante l’esercizio finanziario, il numero dei dipendenti cambia, le aliquote d’imposta previste al para. (1) si applica di conseguenza dal trimestre in cui la modifica è stata fatta, secondo la legge. Per le microimprese con un dipendente, rispettivamente 2 dipendenti e applicando le aliquote fiscali di cui al para. (1) lett. (a) e (b) il cui rapporto di lavoro è cessato, la condizione relativa al numero di dipendenti è considerata soddisfatta se i nuovi dipendenti sono impiegati nello stesso trimestre.
Para. (5) dell’art.52 è stato introdotto dal punto 6 dell’art. I del Decreto Governativo n. 50 del del 27 ottobre 2015, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 817 del 3 novembre 2015.
(6) Per le microimprese che non dispongono di dipendenti o hanno uno o due dipendenti, se il loro numero cambia, al fine di mantenere/modificare le aliquote d’imposta previste al para. (1), i nuovi dipendenti devono essere impiegati per un contratto di lavoro individuale o part-time per un periodo di almeno 12 mesi.
Per ulteriori informazioni: Codice Fiscale aggiornato