L’esecuzione forzata – un presupposto per le formalità coinvolte nell’avvio dell’esecuzione forzata è uno stadio che colpisce l’intera procedura di esecuzione forzata. Considerando la funzione procedurale di questa procedura preliminare e le sue implicazioni sull’esecuzione nel suo complesso, la constatazione dell’incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 666 NCPC della Romania richiede non solo di accettare questa norma con le disposizioni della Legge fondamentale, ma anche di effettuare le necessarie modifiche e correlazioni con altri regolamenti correlati contenuti nel NCPC e in altri atti normativi.
Lo stato di incertezza giuridica con gravi conseguenze sulla soluzione delle procedure civili nella fase di esecuzione forzata consiste nel colpire i diritti procedurali dei partecipanti nelle procedure di esecuzione forzata e nei tribunali in caso di giudizio in assenza di norme specifiche in merito alla competenza e alla procedura la soluzione del problema della dichiarazione dell’esecuzione forzata potrebbe essere amplificata in assenza di un intervento legislativo immediato.
La soluzione legislativa del decreto governativo urgente n. 1/2016 per la modifica della legge n. 134/2010 sul Codice di Procedura Civile e relativi atti normativi ha il vantaggio di semplificare le formalità prima dell’avvio dell’esecuzione stessa ma di stabilire un controllo giudiziale a priori sull’avvio della procedura di esecuzione forzata come garanzia adeguata ed efficace del diritto a un processo equo.
Le formalità preliminari dell’apertura dell’esecuzione forzata consistono essenzialmente nel riconoscimento dell’esecuzione forzata da parte del giudice competente mediante una conclusione che comprendeva, nella sua parte finale, la formula applicabile. Il regolamento delle domande di dichiarazione di esecutività è quindi attribuito all’autorità competente.
Il tribunale esecutivo delibera le domande di dichiarazione di esecutività, i ricorsi contro l’esecuzione, nonché tutti gli altri incidenti che si verificano durante l’esecuzione forzata, fatta eccezione per quelli previsti dalla legge nella giurisdizione di altri tribunali o autorità.
La domanda di dichiarazione di esecutività è risolta entro un termine massimo di 7 giorni a decorrere dalla data della sua registrazione in tribunale entro una data indicata nella camera del Consiglio senza che le parti siano convocate. La pronuncia può essere rinviata fino a 48 ore e il ragionamento per la risoluzione è entro 7 giorni dalla pronuncia.
Una domanda di dichiarazione di esecuzione forzata può essere respinta dal giudice nelle seguenti situazioni: la richiesta di esecuzione è di competenza di un organo di esecuzione diverso da quello denunciato; la decisione o, a seconda dei casi, il documento non costituisce, in base alla legge, un titolo esecutivo; il documento, diverso da un atto giudiziario, non soddisfa tutti i requisiti formali richiesti dalla legge o da altri requisiti nei casi specifici previsti dalla legge; la richiesta non è certa, liquida ed esigibile; il debitore gode dell’immunità dall’esecuzione; il titolo include disposizioni che non possono essere eseguite per esecuzione forzata; ci sono altri impedimenti previsti dalla legge.
Nota: la risoluzione delle domande di dichiarazione di esecutività deve essere assegnata alle autorità competente. Per quanto riguarda il regime di ricorso, si propone di tornare al sistema istituito dal NCPC, prima della modifica della legge n. 138/2014.
Per ulteriori informazioni: Il Decreto Governativo Urgente n.1/2016
*NCPC- Nuovo Codice di Procedura Civile